Ecco le nuove misure interdittive anti covid in vigore dal 27 marzo al 6 aprile. Come si supponeva tutti gli esercizi commerciali che hanno facoltà di apertura chiudono alle 18. Ecco le disposizioni.
Il Presidente della Regione PUGLIA Michele EMILIANO
Sentito l’Assessore alla salute,
EMANA la seguente ordinanza
Art. 1
(seconde case)
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:
- sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o
abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le
“seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o
urgenza; - sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non
residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo
che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
Art. 2
(Attività commerciali) - Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le
attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona
rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di
vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di
combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole,
dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie. - Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e
5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività
commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa
(art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per
autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento,
di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle
parafarmacie. - Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato,
oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi
avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare
all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle
regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i
criteri di cui all’allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021 Si
raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11
del medesimo DPCM. - Resta fermo l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché
in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un
cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli
e delle linee guida vigenti.
Art.3
(Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie) - Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di
asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo
2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite
prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che
siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code,
file o assembramenti. - Resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello
che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli
e delle linee guida vigenti.
Art. 4
(Attività lavorativa) - I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei
luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il
personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in
modalità agile. - È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la
presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che
richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante
personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le
modalità organizzative adottate.
Art. 5
(Sanzioni)
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo
che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2
comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1,
del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla
legge 22 maggio 2020 n.35.
Omissis
Bari, addì 26 marzo 2021
Il Presidente
MICHELE EMILIANO
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