Da oggi 7 Aprile 2021 è possibile presentare domanda per l’ottenimento del cosiddetto reddito di emergenza. Con un totale di 1,5 miliardi, grazie al Decreto Sostegni, si finanziano ancora tre mensilità del reddito d’emergenza 2021 (marzo, aprile e maggio). Si allentano i requisiti di accesso: cresce la soglia massima per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto (aumenta di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini Isee), e il sussidio viene esteso a soggetti che hanno terminato tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 l’indennità Naspi e Discoll.
Cos’è il reddito di emergenza
Il Reddito di emergenza (REm) 2021 è una misura di sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità. Viene riconosciuto per un valore da 1.200 a 2.400 euro, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio. Gli importi vengono incrementati se si ha in famiglia un componente in condizioni di grave disabilità.
I requisiti per accedere al beneficio:
Per ottenere il nuovo REm, Reddito di Emergenza, devono esserci tutti i seguenti requisiti:
• Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE.
• Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio.
• Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
• ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro.
• Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
Dove fare la domanda per il REm
La domanda va presentata in via telematica all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Nei prossimi giorni usciranno le circolari operative, ti spiegheremo cosa dovrai fare e come per ottenere il REm 2021.
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
* online, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali;
* tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.
– Le tre nuove mensilità 2021 di Reddito di Emergenza (REm) vengono erogate in automatico ai soggetti che già lo avevano percepito nel 2020 oppure bisogna ripresentare domanda?
Sì, bisogna ripresentare la domanda. Infatti non è previsto dalla norma nessun automatismo per coloro che avevano già percepito il Rem nel 2020.
Art. 12. del Decreto Sostegni: Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
1. Nell’anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all’anno 2020.
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità di cui all’articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l’incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l’incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l’anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a tali fini l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10, primo periodo del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
È comunque consigliabile, rivolgersi ad un patronato o sindacato.
Per ulteriori informazioni: www.inps.it
(La Gazzetta del Sud)
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