
Nei mesi scorsi, è stata approvata, nell’assoluto silenzio, una modifica della l.r. Puglia n. 17/2015 –
Disciplina della tutela e dell’uso della costa, a suo tempo emanata al fine di assicurare una gestione
sostenibile della costa pugliese. L’art. 14 della richiamata legge regionale, riconoscendo preminenza
alle ragioni di salvaguardia delle zone costiere, conteneva, tra gli altri, il divieto assoluto di rilasciare
concessioni demaniali sui cordoni dunali.
Il divieto, oggi soppresso, si giustificava in ragione delle peculiarità e della funzione ambientale che tali formazioni svolgono.
I cordoni dunali sono un ecosistema complesso ricco di biodiversità e rappresentano l’anello di
congiunzione tra gli ecosistemi marini e quelli terrestri. Sono il risultato di equilibri che si instaurano
tra le correnti marine, l’ambiente terrestre, il vento e gli organismi vegetali. Da questo delicato
equilibrio deriva anche la fragilità di questi ambienti, tant’è che l’impatto anche solo su una delle sue
componenti può rompere questo equilibrio. Essi svolgono un’essenziale difesa delle coste
dall’erosione, contribuiscono a proteggere l’entroterra dall’azione delle mareggiate e dal vento, e
costituiscono un accumulo di sabbia in grado di alimentare la spiaggia e, quindi, di contrastare gli
effetti dell’erosione. Oltre a costituire ambienti di grande interesse naturalistico, i sistemi dunali
delimitano e proteggono ambienti umidi come laghi e paludi costiere, fondamentali per gli uccelli
migratori e non solo. Data la loro importanza e la loro sempre più rara distribuzione lungo le coste
italiane a causa dell’Uomo, la UE ha inserito questi ecosistemi fra gli habitat da tutelare (Direttiva
Habitat 92/43).
Tale modifica normativa, che consente ai privati di richiedere il rilascio di una concessione demaniale
marittima anche sui cordoni dunali purché si tratti di interventi consentiti dall’art. 56 NTA del PPTR
della Regione Puglia, per quanto si apprende, sembrerebbe essere giustificata dalla necessità di
assicurare la manutenzione delle stesse, a fronte dell’asserita impossibilità per i Comuni di occuparsene.
Ebbene, alla luce di quanto sopra riportato, il WWF Puglia ritiene queste giustificazioni assolutamente
non condivisibili. Il nuovo testo normativo, peraltro, non sembra tenere conto di altre norme vigenti e
non consente di escludere a priori che dette aree, ai sensi dell’art. 56 NTA del PPTR della regione
Puglia, possano essere utilizzate anche per la realizzazione di opere diverse dalle passerelle e dalle
pedane richiamate dalla Regione. Il rischio è che questa modifica normativa, ingenerando confusione
e rimettendo le scelte nelle mani dei Comuni, possa riproporre la problematica del rilascio di
concessioni per finalità turistico- ricreative anche su aree demaniali in cui, in passato, ciò non è stato
consentito.
La Regione Puglia, riteniamo non tiene conto, in primis, di un dato essenziale, ovvero che i cordoni
dunali, stante le loro peculiarità, non devono essere assolutamente né curati né, tanto meno, attrezzati
bensì deve essere consentita la naturale dinamica di accumulo della sabbia legata all’azione del vento.
Qualsiasi attività antropica altera negativamente questa dinamica naturale, sicché non si comprende
davvero come la realizzazione di strutture possa avere un impatto positivo su un siffatto fenomeno
geomorfologico. Ancora più impattante, poi, potrebbe essere la reale attività che il privato
imprenditore potrebbe andare a realizzarvi, soprattutto in considerazione della concreta difficoltà di
garantire un’attività di controllo.
La norma, inoltre, non sembra raccordarsi con le altre norme contenenti vincoli a tutela dei cordoni
dunali. La gran parte dei cordoni dunali rientrano nei vincoli del PPTR relativi ai 300 m dalla costa.
Gran parte di essi è individuata anche come BP Boschi per la presenza diffusa di macchia mediterranea
per la quale la l.r. n. 17/2015 conserva ancora il divieto di concessione; essendo BP Boschi, vigono, ai
sensi dell’art. 62 delle NTA del PPTR, anche vincoli incompatibili con la posa di passerelle e
piattaforme: l’art. 62 del PPTR, infatti, non ammette l’apertura di nuove infrastrutture per la mobilità,
ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, tra le quali, certo,
non possono rientrare passerelle o piattaforme. Sul bosco vigono, inoltre, le norme del vincolo
idrogeologico dettate a livello regionale dal Reg. n. 09/2015. Tale regolamento, in merito ai cordoni
dunali, è ancora più esplicito, laddove, all’art. 26, comma 2, lett. e), prevede l’obbligo di acquisire il
parere sul vincolo idrogeologico per “qualsiasi intervento sul demanio marittimo anche di tipo
precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali”, mentre, all’art. 29, afferma “è
rigorosamente vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera”. Parte dei cordoni
dunali, inoltre, sono habitat di interesse comunitario e rientrano in Siti Rete Natura 2000 per i quali è
obbligatoria la procedura di Valutazione di Incidenza tenendo conto delle Misure di Conservazione di
cui al Reg. Reg. n. 6/2010 e s.m.i. Più precisamente, sei sono gli habitat censiti in Puglia sui cordoni:
per questi, nel 2015, è stata varata, inoltre, una specifica legge regionale (la l.r. n. 3/2015 – Norme per
la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario) sulla base della quale tali habitat sono
protetti e la loro alterazione abusiva può portare anche alla revoca della con concessione.
Verrebbe, poi, a scomparire anche la fascia di rispetto dei cordoni dunali che, attualmente, impedisce
di posizionare strutture attaccate al piede della duna, sicché, con la scomparsa della fascia di rispetto,
si accentuerebbe il degrado, fino alla sparizione, dei cordoni dunali e, conseguentemente, il fenomeno
dell’erosione costiera.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il WWF Puglia auspica, pertanto, un tempestivo ripensamento
da parte della Regione che conduca alla revoca del provvedimento che ha determinato la descritta
modifica normativa.
IL DELEGATO WWF ITALIA PER LA PUGLIA
LARA MARCHETTA
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