La Federconsumatori di Taranto, presieduta da Antonello Zicari, con il proprio difensore, l’Avv. Angelo Sannelli, nell’adire la competente autorità giudiziaria, ha evidenziato e ha posto l’attenzione sulle gravi carenze (la non adeguata, e per il tratto di Via Salento, la totale assenza di segnaletica orizzontale e verticale, indicante la ZTL) e sulle evidenti ed oggettive criticità del sistema di rilevamento delle infrazioni ZTL, che inevitabilmente si sono riversate ingiustamente sugli ignari automobilisti. Infatti, il Giudice di Pace di Taranto, a fronte delle prime n. 2 pronunce, divenute definitive, ha oggettivamente statuito, che nei verbali oggetto di impugnativa, non vi era alcuna prova della responsabilità degli ignari automobilisti/ricorrenti, in quanto questi ultimi non hanno avuto alcuna contezza di aver violato la norma di cui ai verbali impugnati.
Infatti, come motivato, l’art. 3 della legge n. 689/81 statuisce che, nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Tale norma prevede anche che, nel caso la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. L’illecito amministrativo per poter essere attribuito al soggetto agente deve essere colpevole, nel senso che è necessario che sia posta in essere una condotta almeno colposa, assente nei casi di specie. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga in essere una presunzione semplice di sussistenza dell’elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria, come ampiamente provato per tabulas dall’Avv. Angelo Sannelli, nei casi oggetto di contestazione. Infatti, è stato accertato che, nei verbali oggetto di impugnativa non vi è alcuna prova della responsabilità degli ignari ricorrenti, in quanto questi ultimi non hanno avuto alcuna contezza di aver violato la norma di cui ai verbali impugnati. Difatti, dalla copiosa documentazione fotografica prodotta in atti dallo stesso difensore, si è evinto che, nei giorni e negli orari di cui alle contestazioni dei verbali impugnati, la conseguente deviazione obbligatoria del traffico veicolare su Via Salento (caratterizzata, all’epoca dei fatti, dall’assenza di relativa segnaletica stradale indicante la ZTL) ha determinato e comportato l’accesso allo strumento tecnico di rilevazione ZTL, collocato sul Corso Vittorio Emanuele II, subito dopo la svolta a destra dalla suindicata Via Salento, con la conseguenza che gli ignari automobilisti/ricorrenti non hanno avuto il tempo necessario di accorgersi della presenza dell’apparecchiatura ZTL, utilizzata per l’accertamento, posta subito dopo la svolta a destra e in una posizione tale da rendere illeggibile il predetto divieto. Dalla predetta documentazione fotografica si è evinto infatti, che Via Salento era priva di segnaletica orizzontale e verticale indicante la presenza dell’apparecchiatura ZTL, collocata su Corso Vittorio Emanuele II.
Da ultimo, il Presidente Zicari ha evidenziato la rilevanza di tale motivazione, strettamente giuridica, che, “a posteriori”, ha probabilmente “convinto” l’Ente Pubblico, a dotare le vie di accesso all’apparecchiatura di controllo ZTL, di n. 2 nuove segnaletiche, una apposta su Corso Vittorio Emanuele II (dalle dimensioni ben più evidenti), e l’altra, proprio in Via Salento. Peccato che, tale decisione è intervenuta tardivamente, successivamente alla valanga dei verbali di contestazione già notificate agli automobilisti. Lo stesso Presidente sottolinea altresì, l’importanza delle suindicate pronunce, nell’ottica di una tutela non solo soggettiva – con l’accertamento che non c’è stata alcuna condotta omissiva colposa dell’utente della strada – ma soprattutto, per tutta la collettività e per gli utenti della strada, con la condotta, per facta concludentia dell’Ente pubblico che, re melius perpensa ha riconsiderato e ristabilito l’informativa all’utente della strada, al fine della preventiva conoscenza e della conseguente evitabilità della relativa infrazione.
Il Presidente Federconsumatori Taranto
Antonello Zicari
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