Con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021:
Le istituzioni scolastiche devono comunque garantire la didattica in presenza per le famiglie che ne faranno richiesta. Anche per gli istituti scolastici superiori è stata prevista per tutti gli alunni la didattica a distanza, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi.
- Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e
secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano
forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle
attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI),
restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata; - Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e
secondaria di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto
Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in
luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui
famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è
esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della
presente ordinanza; - Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i
CPIA, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle
attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto
2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata; - Le Istituzione Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della
settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della
Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma
www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il
numero del personale scolastico positivi al covid-19 o in quarantena,
nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica
adottati a causa dell’emergenza Covid.
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